Decreto Ristori – Sintesi misure lavoro
ULTERIORI SEI SETTIMANE DI TRATTAMENTI CIGO, FIS E CIGD
Sono disposte ulteriori sei settimane di trattamenti CIGO, assegno ordinario e CIGD a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e, in base alla perdita o meno di fatturato risultante dal raffronto tra il primo semestre 2020 e il corrispondente semestre del 2019, comportano il pagamento di un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.
Nello specifico, il contributo addizionale è pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Chi può beneficiare?
I datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane disposto dal “Decreto Agosto”.
ATTENZIONE: Il contributo aggiuntivo NON si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 (vedi Codici Ateco).
NUOVO INCENTIVO ALTERNATIVO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
In alternativa alla fruizione dei precedenti ammortizzatori (ulteriori 6 settimane di Cassa Integrazione), i datori di lavoro possono fruire di
- un esonero dal versamento dei contributi previdenziali,
- un ulteriore periodo di 4 settimane fruibili entro il 31 gennaio 2021.
Chi può beneficiare?
I datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i precedenti trattamenti di integrazione salariale (ulteriori 6 settimane di Cassa Integrazione).
ATTENZIONE: Per la piena fruizione dell’esonero, si attendono le indicazioni attuative INPS.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO FINO AL 31 GENNAIO 2021
Fino al 31 gennaio 2021 prosegue il blocco dei licenziamenti, restando precluso
- l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Eccezioni:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo (a detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI);
- licenziamenti intimati in caso di fallimento.
SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI E PREMI INAIL IN SCADENZA IL 16.12.2020 PER SETTORI SOGGETTI A MISURE RESTRITTIVE
Sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per la competenza del mese di Novembre 2020 (dunque, in scadenza il 16 dicembre 2020).
Il versamento dei contributi e premi sospesi sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Chi può beneficiare?
I datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive introdotte con DPCM 24 ottobre 2020 (vedi Codici Ateco).
LAVORO AGILE O CONGEDO PER I GENITORI
È disciplinato il lavoro agile e il congedo straordinario per genitori dipendenti con figli in quarantena.
I genitori lavoratori dipendenti possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena o della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente, minore di 16 anni.
È inoltre introdotto il diritto, per i genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni – in alternativa al lavoro agile o qualora la prestazione non possa essere resa con tale modalità – di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del post.